TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 38.
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).

Art. 38.
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).

      1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      Identico.